Il nostro Comune non ha modificato le aliquote IMU, pertanto per il saldo IMU per lâanno 2013 si applicherà la quota dello 0.40% (4 per mille) anche per le abitazioni principali e pertinenza (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9).
- Per abitazione principale si intende lâimmobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorioc omunale, lâaliquota e le detrazioni per lâabitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dellâabitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di unâunità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allâunità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dellâabitazione principale.
CHI DEVE PAGARE L'IMU
Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sui medesimi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili costruiti od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il possesso che si è protratto per almeno quindici giorni è computato per l'intero mese.
Si rammenta che con decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 non è dovuta la seconda rata Imu 2013 per le seguenti categorie di immobili la cui prima rata era già stata abolita ai sensi del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 18/7/2013:
- ABITAZIONI PRINCIPALI E SUE PERTINENZE ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9;
- UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA QUALORA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI;
- ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O DAGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SIMILARI;
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- TERRENI AGRICOLI (L'ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA ERA RELATIVA A TUTTI I POSSESSORI, MENTRE PER LA SECONDA RATA L'ABOLIZIONE RIGUARDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I COLTIVATORI DIRETTI OD IMPRENDITORI AGRICOLI)